TITOLO I – (Denominazione, sede e durata)
Art. 1 – Denominazione e sede
Con il presente atto è costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, il “Comitato Autonomo Tuscia”, organismo civico e indipendente, senza fini di lucro.
Il Comitato ha sede legale in Via Capitano Ulivelli 13, Civita Castellana VT e potrà istituire sedi operative nei diversi territori della provincia.
Art. 2 – Simbolo
Il simbolo del Comitato raffigura elementi identitari del territorio della Tuscia, con particolare riferimento alla natura, alla cultura e alla comunità.
“Comitato Autonomo Tuscia – Per la difesa del territorio e dei suoi abitanti”.
Art. 3 – Durata
Il Comitato ha durata illimitata.
TITOLO II – (Scopo e finalità)
Art. 4 – Scopo
Il Comitato si propone di promuovere il confronto, la partecipazione attiva e l’azione collettiva sui temi legati alla difesa dell’ambiente, del paesaggio, della salute pubblica, dell’identità culturale e della qualità della vita nella Tuscia.
Le sue finalità comprendono:
Il Comitato si impegna inoltre a:
L’azione del Comitato è ispirata ai valori della trasparenza, dell’autonomia dal potere politico ed economico, dell’ascolto e della difesa incondizionata del territorio.
TITOLO III – (Attività e mezzi)
Art. 5 – Mezzi utilizzati dal Comitato
Per il perseguimento dei propri fini, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri aderenti. Ove necessario, può avvalersi di collaboratori esterni o professionisti, anche tra i propri aderenti, purché competenti e privi di conflitti di interesse. Il Comitato può inoltre porre in essere tutte le azioni e iniziative utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre realtà locali, nazionali ed estere che operano in ambiti affini o complementari.
TITOLO IV – (Soci)
Art. 6 – I soci Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a sostenerli. È esclusa ogni forma di discriminazione o limitazione temporale o operativa.
Art. 7 – Come diventare soci
Chiunque intenda aderire al Comitato dovrà presentare apposita richiesta scritta al Direttivo, accettando i principi dello statuto. L’adesione ha effetto dalla conferma formale da parte del Comitato.
Art. 8 – Diritti del socio
Tutti i soci, indipendentemente dalla loro qualifica, possiedono i medesimi diritti e nello specifico possono:
Art. 9 – Doveri del socio I soci sono tenuti:
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica si perde:
Art. 11 – Dimissioni ed esclusione del socio
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo con restituzione dell’eventuale tessera o materiale identificativo. Decorrono dalla registrazione su apposito registro dei soci. L’esclusione è deliberata dal Direttivo nei confronti di chi:
Art. 12 – Comunicazione dei provvedimenti di esclusione
Le deliberazioni in materia di esclusione sono comunicate al socio mediante lettera, PEC o altro mezzo che ne attesti la ricezione. I soci esclusi non hanno diritto a rimborsi per eventuali contributi versati e sono comunque tenuti al pagamento delle quote eventualmente dovute fino all’anno in corso.
TITOLO V – (Risorse economiche e fondo comune)
Art. 13 – Risorse economiche
Il Comitato trae le proprie risorse economiche da:
Art. 14 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità del Comitato e non sono in nessun caso distribuibili.
TITOLO VI – (Organi del Comitato e loro funzioni)
Art. 15 – Organi del Comitato
Sono organi del Comitato: l’Assemblea Generale degli aderenti; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.
Art. 16 – L’Assemblea Generale degli Aderenti
L’Assemblea è l’organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i soci in regola con l’adesione. Essa si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria per deliberare sulle linee generali, sulle attività e sulla vita del Comitato.
Art. 16.1 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e delibera su: a. l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo; b. l’approvazione del bilancio consuntivo e di eventuali documenti programmatici; c. l’approvazione dell’ammontare delle eventuali quote annuali; d. ogni altra questione demandata dallo statuto o proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
Le decisioni dell’Assemblea sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è richiesta una maggioranza qualificata. Ogni socio ha diritto a un voto.
Art. 16.2 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare su modifiche statutarie, sullo scioglimento del Comitato o su altre questioni di particolare rilievo non ordinariamente attribuite alla competenza dell’Assemblea Ordinaria. Essa nomina eventualmente uno o più liquidatori.
Art. 16.3 – Convocazione e delibere dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. La comunicazione deve pervenire ai soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Essa deve contenere luogo, data, orario, ordine del giorno, nonché l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione (che non può avvenire a meno di 24 ore dalla prima). Può essere inviata a mezzo raccomandata, PEC, e-mail, o altro mezzo che fornisca prova di ricezione. Deve inoltre essere pubblicata sul sito internet del Comitato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto. Può essere convocata anche su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo diversa previsione statutaria.
Art. 16.4 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
Tanto l’Assemblea Ordinaria quanto quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro designato fra i presenti. La nomina del Segretario è effettuata dal Presidente dell’Assemblea tra i soci presenti. Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e è composto da un numero dispari di membri, minimo 3 e massimo 15. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Comitato. Il Vicepresidente è eletto tra i suoi membri. Il Consiglio nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene con preavviso di almeno tre giorni tramite PEC, email o altro mezzo idoneo. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 17.1 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. In particolare, è compito del Consiglio: a. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b. redigere il rendiconto economico-finanziario; c. predisporre eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. deliberare e approvare atti e contratti inerenti l’attività del Comitato; e. essere informato del recesso dei soci e deliberare su eventuali esclusioni; f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività; g. nominare il Segretario e il Tesoriere e attribuire eventuali altri incarichi previsti dallo statuto; h. proporre annualmente l’ammontare della quota associativa da sottoporre all’Assemblea; i. ricevere e valutare le domande di ammissione di nuovi soci; j. compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati ad altri organi.
Art. 17.2 – Recesso e sostituzione dei consiglieri
In caso di decadenza, dimissioni, esclusione o perdita della qualifica di socio di uno o più consiglieri, tali da compromettere la funzionalità del Consiglio, esso procede alla sostituzione attingendo ai primi dei non eletti, qualora disponibili. La decadenza può avvenire anche per assenze ingiustificate reiterate (almeno 3 consecutive) o altre gravi motivazioni, valutate dal Consiglio stesso.
Art. 18 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, secondo le disposizioni impartite dallo stesso. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente convoca entro 20 giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente, assumendone nel frattempo le funzioni.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Resta in carica tre anni o fino alla cessazione della carica di consigliere. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, ne cura la conservazione e assiste il Presidente nell’esecuzione degli atti deliberativi. Svolge inoltre gli altri incarichi che gli vengano assegnati dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Resta in carica tre anni o fino alla cessazione della carica di consigliere. Collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione della contabilità, curando la registrazione delle entrate e delle uscite, nonché la redazione del rendiconto annuale.
Art. 21 – Scioglimento del Comitato
Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore, anche esterno, che cura la liquidazione dei beni e l’estinzione delle obbligazioni in essere. L’eventuale residuo attivo è devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Civita Castellana, li 06 giugno 2025
Antonio Falco
Barbara Santo vivo
Pocci Maria